RIDUZIONE CANONI COMMERCIALI DURANTE IL LOCKDOWN: Il Tribunale di Roma interviene sulla possibilità di ridurre il canone di locazione/affitto commerciale per i mesi del lockdown

19 giugno 2020

Con Ordinanza del 29.5.2020, il Tribunale di Roma si è occupato della impossibilità di utilizzare la prestazione contrattuale consistente nell’uso dei locali concessi in locazione/affitto. Infatti, partendo da un’applicazione combinata degli artt.1256 e 1464 c.c., il Tribunale ha riconosciuto una (del tutto peculiare) ipotesi di impossibilità della prestazione allo stesso tempo parziale (perché la prestazione della resistente è divenuta impossibile quanto all'obbligo di consentire l'esercizio della attività di vendita al dettaglio, ma è rimasta possibile quanto alla limitata fruizione del negozio come magazzino e deposito merci) e temporanea (perché l'inutilizzabilità del ramo di azienda per la vendita al dettaglio è stata ab origine limitata nel tempo). Trattandosi quindi di “impossibilità parziale temporanea, il riflesso sull'obbligo di corrispondere il canone sarà dunque quello di subire, ex art. 1464 c.c., una riduzione destinata, tuttavia, a cessare nel momento in cui la prestazione potrà tornare ad essere compiutamente eseguita”. La quantificazione di tale riduzione, nel caso specificamente trattato da questo Giudice, è stata del 70% del canone.

A nostro sommesso parere, al momento, questo principio giurisprudenziale non solo è assolutamente condivisibile, ma potrebbe essere applicato anche al periodo successivo al lockdown, nella misura in cui determinate attività continuano a subire per legge limitazioni operative che determinano comunque una riduzione oggettiva della potenzialità “ricettiva” dei locali concessi in locazione (si pensi ad esempio alle palestre ed ai ristoranti); riduzione delle potenzialità che appunto sembra traducibile in una riduzione del canone commisurata alla oggettiva limitazione.

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