ARTICOLO 11: NUOVO DECRETO LEGGE 8/4/2020 n.23: sospensione scadenze cambiali e assegni.
09 aprile 2020
Con l'articolo 11 del richiamato decreto legge, il Legislatore ha stabilito la sospensione per il periodo 9/3/2020 - 30/4/2020 dei termini di scadenza per i titoli di credito emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020. Questa disposizione opera a favore dei debitori (imprese e privati), ma anche dei co-obbligati anche in via di regresso o di garanzia.
Allo stesso modo questo articolo prevede che anche i protesti levati dal 9/3/2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non debbano essere trasmessi alle competenti Camere di Commercio e che, ove fossero già stati pubblicati, le Camere di Commercio devono provvedere d'ufficio alla loro cancellazione.
Anche in questo caso sembra evidente l’intenzione del Legislatore di proteggere imprese e privati che, anche a causa del noto lock down del paese, non riescono ad onorare gli impegni assunti; a sommesso parere di chi scrive, è altresì evidente che tale normativa rischia di favorire eccessivamente i debitori-clienti a scapito dei creditori-fornitori, generando un "effetto domino" ai danni dell’intero tessuto economico.
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